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Ania: la sentenza della Cassazione si riferisce a un caso specifico

5/8/2018 | Marcella Persola

L'associazione di riferimento delle assicurazioni getta acqua sul fuoco evidenziando come la sentenza non metta in discussione la natura delle polizze


Polizze finanziarie a rischio? L’Ania rispedisce al mittente le preoccupazioni, e ribadisce con un comunicato che la sentenza della Corte di Cassazione, che ha fatto tremare il mondo della distribuzione di prodotti finanziari, non mette in discussione la natura delle polizze.

 

Nel dettaglio in una nota alla stampa, l’associazione nazionale delle imprese assicurative evidenzia che: “La sentenza della Corte di Cassazione non prende posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita ma si riferisce a un caso specifico, caratterizzato dal ruolo assunto da una società fiduciaria. Il caso oggetto del giudizio riguarda, in particolare, errori di trasparenza e di comportamento relativi a un singolo prodotto, commercializzato nel 2006”.

 

In particolare secondo Ania “non si rilevano nella pronuncia della Suprema Corte conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo con riferimento alle polizze con contenuto finanziario, che peraltro già allora risultavano soggette a precisi obblighi di trasparenza e regole di condotta”.

 

In conclusione la nota sottolinea come: "le normative italiana ed europea identificano come prodotti assicurativi sulla vita polizze con caratteristiche specifiche, indipendentemente dalla garanzia di restituzione del capitale. Le polizze sulla vita sono contraddistinte da garanzie di tipo finanziario e demografico, cioè legate alla vita dell’assicurato (esempio: caso morte e conversione in rendita). Pertanto nessun dubbio può essere espresso sulla natura assicurativa di questi prodotti".

 

Il timore principale derivante dalla pronuncia della sentenza della Cassazione era che dovendo far ricadere sulla compagnia il rischio e non sull’assicurato, molte polizze, soprattutto quelle di ramo III di contenuto finanziario avrebbero potuto perdere i benefici fiscali derivanti dalla propria natura e che potrebbero essere equiparati invece ai contratti di investimento, che presentano altri regimi di fiscalità.

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