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Consulenti (ex-promotori), Anasf vince sul Registro Imprese

4/6/2013 | andrea.giacobino

Nessun obbligo ulteriore per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) verso il Registro per le Imprese. Il chiarimento, importante, è stato sollecitato dall'Anasf guidata da Maurizio Bufi.


Nessun obbligo ulteriore per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) verso il Registro per le Imprese. Il chiarimento, importante, è stato sollecitato dall'Anasf guidata da Maurizio Bufi. E così Unioncamere, con comunicato del 03 aprile 2013 – n° protocollo 0007573, ha risposto alla lettera dell’Anasf del 18 febbraio 2013 confermando che i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) attualmente iscritti presso le Camere di Commercio nel “Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio” non dovranno effettuare alcun aggiornamento della loro posizione nel Registro delle Imprese.

Ed infatti nella lettera si precisa che “... il citato decreto legislativo n. 59 del 2010 ed il successivo regolamento di attuazione contenuto nel decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 non si applica all'attività del consulente finanziario (ex-promotore finanziario), la quale peraltro è soggetta alla specifica disciplina di settore in forza della quale i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) sono obbligati ad essere iscritti nell'apposito Albo previsto dall'articolo 31, comma 4 del Testo Unico della Finanza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Di conseguenza l'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) è il presupposto necessario per l'esercizio dell'attività e comporta necessariamente l'iscrizione al registro delle imprese, come imprenditore individuale, qualora il consulente finanziario (ex-promotore finanziario) rivesta la qualifica di "agente — mandatario”. Unioncamere concorda quindi con Anasf “…nel ritenere che l'eventuale iscrizione di alcuni consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) nell'albo degli agenti e rappresentanti di commercio sia stata impropria e non determina di conseguenza, per le ragioni sopra richiamate, l'obbligo dell'aggiornamento ai sensi del decreto ministeriale del 26 ottobre 2011”.
 

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