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Fondazioni: il Mef limita i compensi ai presidenti

3/12/2015

Via al Protocollo d'intesa con l'Acri che definisce i paletti per rendere più solida la governance. Previsto il limite di un terzo dell'attivo per l'esposizione in una banca


A più di 15 anni dalla legge Ciampi sulle fondazioni bancarie, il Mef mette mano all’impianto normativo con un Protocollo d’intesa che è stato discusso con l’Acri, l'associazione rappresentativa delle fondazioni bancarie.  Il protocollo, si legge in una nota del Mef, definisce in modo più analitico della legge i parametri di riferimento, con l’obiettivo di migliorare le pratiche operative e rendere più solida la governance. Con la sua sottoscrizione le fondazioni assumono l’impegno di osservare le nuove regole, inserendole, ove occorra, nei loro statuti. 

 
Per quanto attiene agli aspetti economici e finanziari, le fondazioni si impegnano a diversificare il portafoglio degli impieghi del patrimonio, al fine di contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche. È previsto un limite quantitativo di un terzo dell’attivo patrimoniale per l’esposizione nei confronti di una banca. Le fondazioni devono evitare, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, qualunque forma di indebitamento salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità, a non usare contratti e strumenti finanziari derivati salvo che per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. 
 
Per quanto attiene alla governance, le fondazioni si impegnano, tra l’altro, ad applicare criteri stringenti per la definizione dei corrispettivi economici dei componenti i propri organi, coerenti con la natura di enti senza scopo di lucro e comunque commisurati all’entità del patrimonio e delle erogazioni. Sono previsti anche limiti quantitativi: il compenso del presidente delle fondazioni con patrimonio superiore a un miliardo di euro, ad esempio, non potrà superare il tetto massimo di 240.000 euro. Sono previsti tetti parametrati al patrimonio, per i compensi complessivamente corrisposti a tutti i membri degli organi. 

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