Tempo di lettura: 2min
3/16/2020
Ben venga la sostenibilità ma attenzione a fenomenti come il green washing.
E' questo uno dei messaggi chiave del richiamo da parte del presidente Consob Paolo Savona agli intermediari finanziari. In un contesto di crescente interesse per i fattori ESG in relazione agli investimenti potrebbero verificarsi delle mancanze "informative" da parte dei player finanziari nei confronti dei propri clienti.
La disciplina vigente però già contiene al suo interno indicazioni alle quali è necessario attenersi. Ne è un esempio il documento intitolato “Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II” nel quale l'ESMA ha riconosciuto come buona prassi per gli operatori quella di valutare gli elementi non finanziari al momento della raccolta delle informazioni sugli obiettivi di investimento del cliente, acquisendo notizie anche in merito alle preferenze del cliente sui fattori ambientali, sociali e di governance.
Secondo questi orientamenti, si legge nella nota Cosob: "tali informazioni dovrebbero essere sufficientemente granulari e coerenti con i criteri adottati per la classificazione dei prodotti sostenibili, ai fini di una compiuta considerazione nell'ambito della valutazione di adeguatezza".
L'autorità europea inoltre ha indicato (al paragrafo 18, lettera e)), che, nell'ambito delle “esigenze ed obiettivi dei clienti”, un determinato prodotto può “essere concepito con caratteristiche particolari per conseguire obiettivi di investimento specifici quali «la protezione della moneta», «l'investimento verde», "l'investimento etico, ecc... a seconda dei casi”. Questa indicazione ha valenza tanto per i produttori quanto per i distributori.
A livello europeo, spiega Savona nella nota, in tema di informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali, gli intermediari hanno degli obblighi come as esempio fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, anche nell'ambito delle comunicazioni pubblicitarie e promozionali (articolo 36, del Regolamento Intermediari n. 20307/2018); assicurare che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori (cfr. art. 46, comma 5, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565). O ancora fornire ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata (art. 48, comma 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565).
Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione
Abbonati a prezzi speciali. La rivista sul tuo desk in ufficio
Scopri le categorie