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L'OAM non si accontenta. Ecco chi finisce nel mirino

11/10/2012 | andrea.giacobino

Non basta al governo aver colpito i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) imponendo loro la doppia iscrizione all'OAM dopo quella all'Albo dei Consulenti finanziari (ex-promotori finanziari). L'ultima circolare DT-85076 del Ministero dell'Economia mette nel mirino anche...


Non basta al governo aver colpito i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) imponendo loro la doppia iscrizione all'OAM dopo quella all'Albo dei Consulenti finanziari (ex-promotori finanziari). L'ultima circolare DT-85076 del Ministero dell'Economia mette nel mirino anche i segnalatori, gli agenti assicurativi, i broker e i cambiavalute. Vediamo come e perché.
 
Il ministero specifica infatti che l'iscrizione negli elenchi costituisce presupposto necessario per lo svolgimento anche della cosiddetta attività di "segnalazione", esclusa ai soggetti non iscritti, compresi gli agenti immobiliari. La riforma, infatti, professionalizza gli intermediari del credito ed evita di allungare le catene distributive, non adeguatamente presidiate e potenzialmente costose per i consumatori. La precisazione è fondamentale perché chiunque svolge l'attività di agente o di mediatore creditizio senza essere iscritto negli elenchi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.065 a 10.329 euro.
 
Sempre la circolare spiega che l'attività di agente di assicurazione è compatibile con quella di agente in attività finanziaria, mentre quella di broker lo è con quella di mediatore creditizio. Sempreché siano rispettati i rispettivi requisiti e obblighi d'iscrizione. L'obbligo d'iscrizione negli elenchi OAM per agenti e broker assicurativi, e per i segnalatori, entrerà comunque in vigore decorsi 30 giorni dall'ormai prossima emanazione del regolamento per gli agenti che prestano in via esclusiva servizi di pagamento.
 
Infine la circolare spiega che l'esercizio dell'attività di cambiavalute è riservato ai soggetti iscritti in un registro, anche questo tenuto dall'OAM, al quale dovranno essere trasmessi anche i dati delle negoziazioni effettuate. Fino all'emanazione del provvedimento ministeriale che illustra l'obbligo e le specifiche di segnalazione, l'attività di cambiavalute continua a essere regolata dalla disciplina previgente.
 

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