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12/19/2016
Sono entrati in vigore anche in Italia gli orientamenti dell'Esma in materia di abusi di mercato. La Consob la scorsa settimana ha comunicato all'autorità di vigilanza europea dei mercati finanziari la decisione di conformarsi alle disposizioni europee e ha pubblicato sul proprio sito internet due comunicazioni (n. 0110351 e n. 0110353 del 14 dicembre 2016) con le quali si informa il pubblico della loro efficacia. Gli orientamenti (quello sul ritardo nella pubblicazione di informazioni privilegiate e quello sui sondaggi di mercato) sono stati pubblicati sul sito dell’autorità europea nelle varie lingue ufficiali dell’Unione il 20 ottobre e il 10 novembre 2016 e si applicano, rispettivamente, dal 20 dicembre 2016 e dal 10 gennaio 2017 (sono disponibili in lingua italiana anche sul sito internet della Consob).
I nuovi orientamenti, tra le altre cose, prevedono che l'emittente comunichi al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che lo riguardano direttamente. Il ritardo nella pubblicazione delle informazioni privilegiate è ammesso in tre casi: quando la comunicazione immediata può pregiudicare "i legittimi interessi dell’emittente"; quando il ritardo nella comunicazione non abbia l’effetto di "fuorviare il pubblico"; o qualora l’emittente non sia in grado di "garantire la riservatezza di tali informazioni".
Quanto ai sondaggi di mercato, gli orientamenti definiscono l’abuso relativo alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate e offrono una specifica protezione per i soggetti incaricati di effettuare "sondaggi di mercato", tipicamente per conto di chi detiene una rilevante partecipazione azionaria "al fine di sondare la disponibilità di potenziali investitori a prendere parte ad un’operazione di acquisto".
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