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7/3/2015
Dal primo luglio tutti gli intermediari nazionali ed esteri operanti in Italia dovranno tener conto della Comunicazione della Consob in materia di distribuzione e collocamento di prodotti finanziari complessi alla clientela al dettaglio. Lo scrive la Commissione ricordando che l'obiettivo di questa iniziativa di vigilanza, adottata il 22 dicembre scorso con piena efficacia dal primo luglio 2015, “è quello di contenere i rischi connessi con l'offerta ai clienti retail di prodotti complessi”.
Consob intende innalzare il livello di tutela a favore della componente del mercato meno consapevole e pertanto più debole e indifesa. Per effetto della Comunicazione “gli intermediari dovranno compiere una scelta a livello di massimo vertice aziendale su come impostare le proprie politiche commerciali in materia di prodotti finanziari complessi” spiega la Commissione. In particolare, l'authority raccomanda agli operatori di astenersi dall'offerta e dal collocamento presso il retail di alcuni strumenti finanziari a complessità molto elevata, spesso opachi e poco comprensibili per i piccoli risparmiatori (ad esempio, cartolarizzazioni, strumenti convertibili a discrezione dell’emittente, strutturati, credit linked ecc.).
Qualora gli intermediari si discostino da queste indicazioni, "è necessaria una scelta consapevole assunta dal Cda o dal Consiglio di gestione. In questo caso gli intermediari sono invitati ad adottare una serie di precauzioni in fase di collocamento, tra cui limiti dimensionali e operativi per l'investimento. Le scelte compiute dovranno essere comunicate a Consob entro un mese". La Comunicazione anticipa in parte alcuni elementi della prossima direttiva europea in materia di prestazione dei servizi d'investimento (Mifid 2), in vigore dal gennaio 2017, che impone specifici obblighi di product governance agli intermediari e attribuisce alle autorità nazionali di vigilanza sui mercati finanziari un esplicito potere di vietare agli intermediari il collocamento presso il retail di prodotti finanziari considerati "pericolosi".
La Commissione, inoltre, richiama gli intermediari al loro dovere di porre il criterio della coerenza tra i prodotti offerti e i profili della clientela alla base di tutto il processo di intermediazione, quindi non solo nella fase finale della distribuzione ma anche in quella iniziale della progettazione e ingegnerizzazione dei prodotti. Gli intermediari, infine, dovranno prevenire i conflitti d'interesse, che possono verificarsi nella distribuzione presso la clientela retail di prodotti finanziari complessi volti al rafforzamento patrimoniale dello stesso intermediario, ed eliminare gli incentivi al personale che possono accentuare i conflitti d'interesse del venditore.
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