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Revisori dei conti: la Consob chiarisce sull'indipendenza

3/31/2014

La Vigilanza ha fornito chiarimenti interpretativi in materia di indipendenza per i revisori degli "enti di interesse pubblico" (EIP), in cui rientrano società quotate, banche, assicurazioni, intermediari e altri soggetti economici rilevanti per il mercato


La Consob ha fornito i propri chiarimenti interpretativi in materia di indipendenza per i revisori dei cosiddetti "enti di interesse pubblico" (EIP), categoria in cui rientrano società quotate, banche, assicurazioni, intermediari e altri soggetti economici rilevanti per il mercato.

 

Come si legge nel bollettino, l'interpretazione Consob, riferita all'articolo 17, comma 1 del decreto sopra citato, stabilisce che: "l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico".

 

Per Consob, un ente di interesse pubblico non può quindi conferire un incarico di revisione (di durata novennale, come stabilito dalla legge) nel caso di un pregresso svolgimento di incarichi di revisione per lo stesso soggetto da parte della medesima società. Ciò qualora non siano decorsi almeno tre esercizi dalla fine del precedente incarico (cooling off).

 

Il chiarimento Consob incide quindi sulla valenza dei precedenti incarichi svolti dalla società di revisione, in base alla pregressa disciplina codicistica in materia di revisione contabile oltre che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 39/2010 sopra citato.

 

L'interpretazione è coerente con la ratio della norma in esame (l'articolo 17, comma 1) ed ha lo scopo di evitare la creazione di relazioni di eccessiva "familiarità" tra revisore e soggetto revisionato, che possano minare l'indipendenza di giudizio del revisore stesso. Si ha infatti un rischio di questo tipo qualora (a) il revisore abbia svolto precedenti incarichi di revisione sulla medesima società e (b) il nuovo incarico novennale verrebbe conferito senza soluzione di continuità con il precedente incarico.

 

La Commissione ha anche specificato che sulla materia non incide una precedente Comunicazione Consob (DAC/98011117791 dell'11 marzo 1998), nella quale si sosteneva l'irrilevanza di precedenti incarichi svolti a titolo volontario su una società successivamente sottoposta al regime giuridico dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 31 marzo 1975 (il quale prevedeva limiti alla durata dell'incarico e la conseguente regola delcooling off). La Comunicazione in questione si riferiva infatti ad incarichi svolti in via meramente volontaria, quindi del tutto "irrilevanti" sul piano della disciplina della revisione.

 

Negli altri casi in cui gli enti di interesse pubblico abbiano già conferito il mandato novennale al medesimo revisore, senza soluzione di continuità con precedenti incarichi, la Commissione raccomanda di interrompere il suddetto mandato una volta conclusa l'attività di revisione in corso del bilancio relativo all'esercizio 2014, ovvero del bilancio relativo all'esercizio in cui la durata dell'incarico avrà raggiunto il termine complessivo di nove anni, tenendo anche conto di incarichi di revisione già svolti in precedenza.

 

La medesima interpretazione si applica anche ai conferimenti di incarichi a revisori "persone fisiche", quindi con riferimento al diverso limite di sette esercizi di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo di cui sopra.   

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