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8/8/2020
La Consob ha reso noto l’esito della consultazione relativa al Recepimento della direttiva Europea in materia di distribuzione assicurativa, la cosiddetta IDD che sotto molti aspetti si incrocia e contrasta con la MiFID 2 complicando non poco l’operatività degli intermediari vigilati dalla Commissione guidata da Paolo Savona, tra i quali appunto le reti di consulenza finanziaria e le banche private.
Diversi i punti in cui la IDD, che regola la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP), si distacca dalle norme della MiFID creando, di fatto, due diversi “campi di gioco” e aumentando, inevitabilmente, gli oneri per gli intermediari. Tra questi spiccano la regolamentazione del “servizio di consulenza”; le norme intorno alla “valutazione di adeguatezza”; le norme dedicate alla rendicontazione da inviare ai clienti.
In seguito alla consultazione - che ha visto, tra gli altri, la partecipazione di ABI, Anasf, Assoreti, Assogestioni, Assosim, Ania e Federpromm - Consob ha fatto un passo indietro solo sul tema consulenza. Mentre per adeguatezza e rendicontazione si prospettano nuovi “oneri” per reti e consulenti finanziari.
Sul tema consulenza la IDD introduceva tre definizioni differenti: la consulenza “base” o “non indipendente”; quella “fondata su un’analisi imparziale e personale”, quella “su base indipendente” di derivazione MiFID 2. Alla luce degli interventi delle varie realtà che hanno partecipato alla consultazione la commissione di vigilanza ha ritenuto opportuno eliminare “dall’articolato la fattispecie della “consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale”, quale terzo genus di consulenza, accanto a quella base e a quella indipendente. Tale soluzione si fonda sulla considerazione che la consulenza non indipendente può assumere una connotazione imparziale [...] allorché si sostanzi nella valutazione di un sufficiente numero di IBIP disponibili sul mercato”.
Non solo. La Consob ha anche accolto l’invito a rendere il servizio di consulenza obbligatorio per tutti i prodotti IBIP, e non solo per quelli complessi, stabilendo che tale servizio possa e debba essere remunerato dal cliente. “L’articolato sottoposto a consultazione prevedeva l’obbligo per i soggetti abilitati di distribuire gli IBIP mediante consulenza, fatta eccezione per i prodotti non complessi” si legge nel documento di consultazione che conferma la scelta di “eliminare il riferimento ai criteri di individuazione dei prodotti complessi, sul presupposto che la complessità di un IBIP è una valutazione effettuata in prima battuta dall’ideatore del prodotto, sia in fase di creazione dello stesso sia all’atto di determinazione del mercato di riferimento, rinviando sul punto alla regolamentazione dettata dall’IVASS” e di “sancire l’obbligo di consulenza nella distribuzione di IBIP, prevedendo tuttavia che la prestazione della consulenza sugli IBIP unitamente a un servizio (MiFID) di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione periodica dell’adeguatezza non comporta l’applicazione dell’art. 121-septies, comma 2, del CAP, secondo cui la consulenza obbligatoria non deve gravare economicamente sul cliente”.
Ma se sul fronte della consulenza le reti non si troveranno a dover gestire nuove complicazioni, diverso è il discorso per quanto riguarda l’adeguatezza e la rendicontazione. Nel primo caso Consob ha confermato “l’obbligo, per i soggetti abilitati, di stabilire appropriate politiche e procedure, per assicurare di essere in grado di: “valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti finanziari o altri prodotti d’investimento assicurativi equivalenti siano adeguati al cliente””. Insomma la comparazione di fronte al cliente è necessaria e obbligatoria per portare le famiglie ad una scelta di investimento consapevole.
E sul fronte della rendicontazione, la Consob non ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di eliminare, nell’ambito delle norme dedicate alla rendicontazione dei costi e degli oneri, l’obbligo, per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, di fornire ai clienti “rendiconti sull’attività svolta, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura dell’attività”. Insomma, “la rendicontazione redatta dall’impresa di assicurazione è, per sua natura, limitata ai soli prodotti della stessa e non fornisce, dunque, alcuna evidenza della situazione complessiva del cliente, principalmente nell’eventualità in cui egli abbia acquistato IBIP emessi da diverse compagnie. Inoltre” continua la Consob, “si evidenzia che la rendicontazione fornita dal distributore è funzionale a rendere edotti i propri clienti della situazione complessiva del loro portafoglio, sovente costituito sia da strumenti finanziari che da IBIP, soprattutto nei casi in cui sussiste una relazione di carattere continuativo tra l’intermediario e il cliente”. Insomma, quando si parla di costi non ci sono alternative: il cliente deve sapere tutto.
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