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Strumenti ibridi, un affare. Ma per chi?

5/14/2015 | Raffaele Lener

Continua la ricerca di strumenti per il finanziamento alle imprese alternativi al mondo bancario. Le ultime novità sono previste nella riforma del diritto societario che...


 

Continua la ricerca di strumenti per il finanziamento alle imprese alternativi al mondo bancario. Le ultime novità sono previste nella riforma del diritto societario che accanto agli strumenti finanziari partecipativi (che non fanno dell’investitore un socio, ma possono comunque attribuirgli diversi diritti, fra cui il voto in assemblea), inserisce ulteriori figure, per così dire, speciali, di strumenti finanziari a contenuto parzialmente predeterminato. Anche queste figure ulteriori sono (sarebbero) destinate al mercato, al fine di ampliare la platea dei possibili finanziatori non bancari delle imprese.

 

Una prima figura è quella contemplata dall’art. 2411, comma 3, c.c., che estende la disciplina delle obbligazioni “agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società”. In questo caso la norma prevede chiaramente strumenti di tipo para-obbligazionario, non di tipo “corporativo”.

 

La seconda figura speciale è prevista, invece, dall’art. 2447-ter, comma 1,lett. e, che parla di strumenti finanziari di “partecipazione all’affare”, che la società può emettere all’atto della deliberazione costitutiva di un patrimonio destinato, indicando “specificamente i diritti che attribuiscono”.

 

 

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