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Tobin Tax, ecco tutti gli strumenti "salvi"

2/25/2013 | Redazione Advisor

La nuova tassa sarà operativa dal primo marzo e riguarderà le azioni e i derivati. Mentre...


Se tutto procede senza intoppi per il 1 marzo sarà operativa la Tobin Tax. Il ministro dell'economia, Vittorio Grilli, ha infatti firmato il decreto attuativo della legge e ora il testo dovrà passare alla Corte dei conti per la registrazione e da lì arriverà in Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione e l'entrata in vigore.

La Tobin Tax entrerà in vigore venerdì 1° marzo per le azioni, mentre per i derivati si presume che sarà operativa dal mese di luglio. Per gli intermediari finanziari, che lavoreranno come sostituto di imposta si tratterà di una corsa contro il tempo: le transazioni sono migliaia e l'imposta va gestita con dei software complessi. Infatti il primo versamento è previsto per il 16 luglio 2013, mentre per tutte le tipologie di prodotti a cui si applica la Tobin tax viene fissato il criterio generale per cui il saldo avviene il 16 del mese successivo all'operazione.

Per fare chiarezza è necessario ribadire che la tassa che colpisce gli acquirenti di azioni italiane ovunque residenti emessi da società con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro e gli operatori in titoli derivati con sottostante azioni e indici tricolore. Le aliquote sono pari allo 0,10% del valore della transazione per le azioni, mentre per i derivati opera una tariffa fissa in base al valore nozionale del contratto. Solo per il 2013 l'imposta per le azioni sale allo 0,12% visto che la tassa entrerà in vigore ad anno già iniziato, marzo. L'imposta prevede poi un'aliquota dello 0,20% (0,22% solo per il 2013) se la transazione azionaria viene fatta al di fuori dei mercati regolamentati. Sono escluse solo per le azioni le operazioni aperte e chiuse in giornata.

La Tobin tax esclude i prodotti del risparmio gestito e assicurativo, obbligazioni, i titoli di stato, le valute, le azioni estere, le materie prime e più in generale tutti i derivati con sottostante attività finanziarie estere sono fuori dal campo della tassa. L'imposta non si paga nemmeno per le azioni emessa da società italiane con capitalizzazione di borsa inferiore ai 500 milioni.

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