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5/10/2012 | Marcella Persola
Sono due le parole magiche che i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) dovrebbero conoscere nel caso l'Agenzia delle Entrate bussasse alla loro porta. Reclamo e Mediazione.
Il reclamo così come stabilito dall'ordinamento è un'istanza, da presentare all’'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'’avviso di accertamento, che anticipa il contenuto del ricorso; col reclamo il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell'atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all'’attenzione della Commissione Tributaria Provinciale in un’eventuale fase giurisdizionale.
Il reclamo è obbligatorio se l’avviso di accertamento è stato ricevuto dal consulente (ex-promotore) dopo il 1° aprile 2012; contiene imposte (escluse quindi le sanzioni e gli interessi) per un valore fino a ventimila euro.
La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso nel senso che, ricorrendo le due condizioni sopra indicate, in assenza di preventivo reclamo il ricorso è inammissibile.
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