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8/29/2017 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci
Con la sentenza n. 38016 del 31 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato la rilevanza penale della cessione delle quote di una società agricola, conseguente ad un’operazione di scissione societaria.
La Corte ha evidenziato che l’effettiva intenzione delle parti – emergente dal contratto preliminare - era quella di trasferire i beni immobili detenuti dalla società: l’intera operazione posta in essere – scissione societaria e successiva cessione delle quote – era quindi preordinata a far confluire i terreni e i fabbricati oggetto della trattativa in un mero contenitore societario, con l’effetto di mascherare il trasferimento degli immobili sotto la forma di una cessione di quote societarie.
La plusvalenza derivante dalla cessione era stata assoggettata a tassazione in misura ridotta (nei limiti del 5%) in applicazione del regime di participation exemption previsto dall’art. 87 del T.U.I.R.; secondo la Corte, tuttavia, non sussistevano i presupposti per beneficiare di tale regime, in quanto difettava il requisito della commercialità essendo il patrimonio societario pressoché interamente costituito da beni immobili. Sono stati quindi ravvisati gli estremi del reato di dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000).
Secondo la difesa, la condotta contestata andava inquadrata nell’abuso di diritto, che è stato escluso dall’area della rilevanza penale ad opera del D.Lgs. n. 218/2015. Il rilievo è stato però respinto dalla Corte, in ragione della “presenza di comportamenti simulatori preordinati alla immutatio veri del contenuto della dichiarazione reddituale”; di conseguenza, l'istituto dell'abuso del diritto non può essere applicato “quando i fatti integrino gli elementi costitutivi del delitto di dichiarazione infedele per la comprovata esistenza di una falsità ideologica che interessa, nella parte che connota il fatto evasivo, il contenuto della dichiarazione, inficiandone la veridicità per avere come obiettivo principale l'occultamento totale o parziale della base imponibile”.
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