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4/1/2023 | Francesco D'Arco
Vi ricordate la “product governance”? Quel famoso “presidio” introdotto dalla MiFID II con l’obiettivo di proteggere gli investitori sin dalla fase di ideazione e creazione di uno strumento e non solo al momento della distribuzione/vendita di tale prodotto? Bene, dallo scorso 27 marzo le regole per il monitoraggio della compatibilità dei prodotti con i clienti “target” (cosiddetto “target market”) cambieranno dal momento che l’ESMA (l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ha pubblicato le nuove Linee guida recanti orientamenti in materia di “product governance”.
“I requisiti di governance dei prodotti introdotti dalla MiFID II si sono rivelati un elemento chiave del quadro di protezione degli investitori, volto a garantire che gli strumenti finanziari e i prodotti siano pensati e distribuiti nell’interesse dei clienti” ha scritto l’ESMA che, nella relazione finale ha evidenziato quelle che sono le principali novità introdotte dalle linee guida: la specificazione di eventuali obiettivi di sostenibilità con cui un prodotto è compatibile; la pratica di identificare un mercato target per cluster di prodotti anziché per singolo prodotto (“approccio a cluster“); la determinazione di una strategia di distribuzione compatibile quando un distributore ritiene che un prodotto più complesso possa essere distribuito nell’ambito delle vendite non consigliate; la revisione periodica dei prodotti, compresa l’applicazione del principio di proporzionalità.
Tutti elementi che ricadranno inevitabilmente sull’attività di chi realizza i prodotti di risparmio gestito, ma anche sui singoli consulenti finanziari. Come sempre accade in queste occasioni partiranno adesso le valutazioni sui reali impatti di queste nuove regole che nascono, come dicevamo, con l’obiettivo di tutelare i singoli individui.
Nulla da dire in merito ai principi che muovono le autorità europee, ma c’è un rischio che a volte emerge durante l’applicazione di tali norme: si parte con l’obiettivo di "tutelare" il cliente e si raggiunge il risultato di “vincolare” troppo il servizio offerto. Un esempio? Le regole che accompagnano il questionario MiFID in termini di ESG: se un cliente dichiara di essere “molto” sensibile all’argomento non può più prendere in considerazione strumenti differenti. La linea che separa la tutela dalla limitazione è molto sottile.
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