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Consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), cosa cambia con la nuova MiFID

9/13/2011 | Italo Marchesi

Nuove regole in arrivo per il mondo della consulenza finanziaria. A circa quattro anni dall'entrata in vigore della MiFID, la direttiva europea si rinnova e dall'Unione Europea arriva...


 

Nuove regole in arrivo per il mondo della consulenza finanziaria. A circa quattro anni dall'entrata in vigore della MiFID, la direttiva europea si rinnova e dall'Unione Europea arriva la bozza di proposta relativa alla revisione della normativa. 

 
Da un lato la revisione introduce il Regolamento che individua i requisiti relativi alla disclosure di dati al pubblico (Post-Trade) e alle Autorità (Transaction Reporting);  l’autorizzazione e gli obblighi che incombono su coloro che svolgono l’attività di info provider; la previsione dell’obbligo di negoziare gli strumenti derivati su sedi organizzate e non OTC e di specifici poteri di vigilanza. 
 
 
La seconda grande macroarea della MiFID 2, invece, investe i requisiti riguardanti la disciplina propria dei servizi di investimento, l’ambito di applicazione delle esenzioni dal regime indicato nella MiFID, i requisiti organizzativi e le regole di condotta per le imprese di investimento, i requisiti organizzativi per le trading venue, i poteri di cui sono titolari le Autorità nazionali, il regime delle sanzioni e la disciplina applicabile alle imprese extre-UE. 
 
 
Rientrano in questa grande macroarea le novità che coinvolgeranno l'attività del tied agent, ovvero consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) e consulenti finanziari. Tra queste, in particolare, spiccano: le nuove regole imposte dalla Direttiva alle società che desiderano costruire una rete in uno Stato Membro diverso da quello di origine; e quelle relative alla gestione degli ordini dei clienti da parte dei tied agent. 

 
Il primo punto impone alle società di comunicare alle autorità competenti dello stato membro di origine la lista dei tied agent che andranno a costituire la rete nello stato membro di destinazione. E l'autorità del paese di origine della società potrà esprimere un parere sulla validità dell'utilizzo di tali tied agent

 
Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello relativo ai clienti, la MiFID 2 impone agli stati membri di proibire ai tied agent di gestire personalmente gli ordini dei clienti. 

 

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