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MiFID II: ecco il testo definitivo. Offerta fuori sede anche per i fee only

8/25/2017

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto il testo del decreto legislativo del 3 agosto 2017 n. 129 di attuazione della direttiva europea di settore che contiene l'articolo 30bis


E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto, con efficacia dal 26 agosto, il testo del decreto legislativo del 3 agosto 2017 n. 129 di attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari, oche modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034. Il decreto adegua anche la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) sui mercati degli strumenti finanziari, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.

Il testo definitvo, come anticipato da AdvisorOnline.it, contiene l'articolo 30bis che consente anche ai consulenti autonomi (fee only) di prestare il servizio fuori sede. Ecco di seguito in dettaglio il contenuto dell'articolo in questione, che aveva suscitato un acceso dibattito la scorsa primavera tra le varie associazioni di categoria:

 

«Art. 30-bis (Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria). 
1. I consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di consulenza finanziaria, iscritte nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti finanziari autonomi.
2. L'efficacia del contratto di consulenza concluso in luogo diverso dal domicilio eletto o dalla sede legale è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente al dettaglio. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese, ne' corrispettivo al consulente finanziario autonomo o alla società di consulenza finanziaria; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati al cliente al dettaglio.
3. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente dal dettaglio».

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