Tempo di lettura: 1min
8/22/2012 | Roberto Abate
È disponibile sul sito dell’Esma il documento in italiano (qui) degli Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID dello scorso 25 gugno che si applicano alle imprese di investimento compresi gli enti creditizi che prestano servizi di investimento, le società di gestione degli OICVM e le autorità competenti, sia per quanto riguarda la consulenza in materia di investimenti sia la gestione di portafogli. Dalla data di pubblicazione, avvenuta ieri martedì 21 agosto, le autorità nazionali (in Italia la Consob) hanno un periodo di transizione di due mesi entro il quale devono dichiarare se intendono rispettare le linee guida o altrimenti spiegare le ragioni di non conformità.
Tra le novità incluse nel testo, l'inclusione delle informazioni sulla valutazione dell’adeguatezza di un investimento all'interno delle informazioni sui servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli, ossia "l’intero processo di raccolta delle informazioni sul cliente nonché la successiva valutazione dell’adeguatezza di un determinato strumento finanziario per tale cliente".
Le imprese di investimento, prosegue il documento, dovrebbero inoltre conoscere i prodotti che offrono. “Questo significa - prosegue il documento - che dovrebbero attuare politiche e procedure volte a garantire la raccomandazione di investimenti, o l’esecuzione di tali investimenti per conto dei clienti, solo se l’impresa comprende le caratteristiche del prodotto o dello strumento finanziario in questione”.
Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione
Abbonati a prezzi speciali. La rivista sul tuo desk in ufficio
Scopri le categorie