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Antiriciclaggio, le regole d'oro per chi opera con le reti

3/14/2011 | Antonio Rizzo

Bankitalia ha reso noto il provvedimento contente le linee guida per gli intermediari in materia di antiriciclaggio. Le disposizioni si rivolgono a tutti gli intermediari finanziari.


 

Le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio entreranno in vigore il prossimo primo settembre e quest'oggi Bankitalia ha reso noto il provvedimento contente le linee guida per gli intermediari. 
 
Le disposizioni sono rivolte alle banche; istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); intermediari finanziari; società fiduciarie; Poste italiane; Cassa depositi e prestiti; agenti di cambio; mediatori creditizi o) agenti in attività finanziaria. 
 
L’obiettivo generale delle nuove disposizioni è la protezione dell’integrità del sistema bancario e finanziario e, indirettamente, la protezione della stabilità dello stesso. Secondo l’approccio tradizionale le norme sono dirette a preservare il sistema dal rischio di essere, anche inconsapevolmente, strumentalizzato per il compimento di attività illecite. Rispetto al passato l’impostazione della regolamentazione realizza un’anticipazione della soglia di tutela: le regole imposte alle imprese a presidio della piena e “adeguata” conoscenza del cliente vengono dettagliate e rafforzate, sino a prevedere che, nelle ipotesi in cui non si verifichi una completa disclosure tra le parti, il rapporto non debba essere instaurato o debba essere interrotto. 
 
Vediamo in dettaglio come comportarsi con le reti di agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) o di altri soggetti legati all’intermediario da vincoli contrattuali.
 
A tal fine, l’intermediario deve avere cura di:
 
- richiamare nell’ambito dei contratti di collaborazione stipulati con agenti, consulenti (ex-promotori) e soggetti esterni le regole di condotta a fini antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell’esercizio dell’attività per conto dell’intermediario medesimo;
 
- fornire agli addetti alla propria rete di vendita gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell’esecuzione di ogni operazione e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio;
 
- approntare specifici e periodici programmi di formazione a favore degli addetti alla rete di vendita;
 
- monitorare costantemente il rispetto da parte della rete di vendita delle regole di condotta antiriciclaggio richiamate in sede contrattuale;
 
- effettuare verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete di vendita.
 
Nei casi in cui è richiesta una rafforzata verifica della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio, l’intermediario deve intervenire a supporto del collaboratore nell’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 28 del D.Lgs. 231/2007.
 
Nel caso di intervento di un mediatore creditizio o altro soggetto non legato all’intermediario da un rapporto di mandato, l’intermediario non è esonerato dalle responsabilità connesse al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. 
 
In allegato è possibile scaricare il documento completo. 
 

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