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Remunerazione consulenti, Banca d'Italia e Consob chiedono cautela

4/29/2017

Le due autorità hanno reso noto l'esito della consultazione sulle prassi di incentivazione del settore. E nel chiarire il trattamento del personale delle reti….


Banca d'Italia e Consob hanno reso noto l'esito della consultazione relativa alle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per il settore del risparmio gestito". In seguito agli interventi di Abi, Aifi, Anasf, Assogestioni e Assosim, le due authority hanno apportato delle modifiche al documento reso pubblico lo scorso 7 luglio 2016, e soprattutto hanno chiarito le regole relative alla gestione della remunerazione dei consulenti finanziari. 

 

In particolare, relativamente ai consulenti nel corso della consultazione era stato chiesto di chiarire: "a) se le disposizioni della Parte I, Titolo IV, Cap. 2, Sezione IV, della Circolare della Banca d’Italia n. 285 (“La politica di remunerazione per particolari categorie”) si applichino anche alla remunerazione dei consulenti finanziari operanti per conto di un gestore".

 

Il chiarimento non si è fatto attendere e nella documentazione resa pubblica il 28 aprile 2017 (e disponibile in allegato al presente articolo), Banca d'Italia e Consob hanno specificato che, relativamente alle proposte riguardanti i consulenti finanziari, "il Regolamento non prevede una disciplina puntuale dei consulenti finanziari (e delle altre figure a essi assimilabili). Pur tuttavia, si precisa che i criteri forniti nelle disposizioni applicabili a banche e SIM rappresentano un utile parametro per dare in concreto applicazione ai principi generali del Regolamento". In particolare, secondo Banca d'Italia e Consob i consulenti finanziari "rientrano nella nozione di 'personale' e devono pertanto essere inclusi nel processo di identificazione del personale più rilevante".

 

Non solo. Le due autorità precisano anche che "i gestori devono assicurare, tra l’altro, che i sistemi di incentivazione delle reti interne ed esterne non si basino solo su obiettivi commerciali, ma siano ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi, rispetto delle disposizioni applicabili". Anche per questo motivo "le componenti fissa e variabile della remunerazione devono essere rigorosamente distinte tra loro per consentire la corretta applicazione delle norme" e, soprattutto, "particolari cautele devono essere prestate nella definizione delle politiche di remunerazione di soggetti non legati alla banca da un contratto di lavoro dipendente, al fine di non incorrere in possibili elusioni della normativa (cfr. par. 14 delle GL dell’ESMA)". Praticamente occhi puntati su tutti i consulenti finanziari, dal momento che per definizione la maggior parte di loro non è legato da un contratto da dipendente.

 

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