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Decreto Rilancio, nuove armi per le partecipazioni dei clienti

6/15/2020 | Tomaso de Simone e Richard Talon*

Cambiano le armi a disposizione dei contribuenti per poter procedere alla rivalutazione delle proprie partecipazioni.


L’art. 137 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) concede un’ulteriore opportunità, rispetto a quella già fornita dalle legge di bilancio 2020, per la rideterminazione del costo fiscale di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati detenuti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

 

È ora possibile, infatti, rideterminare anche il costo dei beni detenuti al 1° luglio 2020 e la scadenza per la redazione e il giuramento della perizia nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta (o almeno della prima rata) viene fissata al 30 settembre 2020.

 

Ma facciamo chiarezza sulle armi a disposizione dei contribuenti ad oggi per poter procedere alla rivalutazione delle proprie partecipazioni.

 

Ancora prima del decreto Rilancio, la Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) aveva prorogato (per l’ennesimo anno, tanto che non si capisce perché non la inseriscano a sistema) le agevolazioni fiscali degli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001.

 

Con la legge di bilancio 2020, viene data la possibilità a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al di fuori del regime di impresa alla data del 1 gennaio 2020, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. c)-c-bis) del Tuir.

 

A tal fine, è necessario entro il 30 giugno 2020:

  • Far redigere e asseverare da un professionista abilitato (ad esempio un dottore commercialista) la perizia di stima della partecipazione;
  • Versare l’imposta sostitutiva dovuta (11% dell’intero valore di perizia) o, in caso di pagamento in 3 rate annuali di pari importo, procedere al versamento della prima rata.  Si ricorda che per i pagamenti successivi al primo sono dovuti interessi in misura del 3% annuo.

 

In questo scenario si va ora ad inserire l’art. 137 del decreto Rilancio. Non modificando nulla rispetto al meccanismo e all’aliquota proposti dalla legge di bilancio 2020, il decreto Rilancio concede ai contribuenti la possibilità di rivalutare i beni posseduti alla data del 1° luglio, procedendo con la perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2020.

 

 

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*a cura di Tomaso de Simone (Partner, Family Office and Private Client Services Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG) e Richard Talon (Manager, Family Office and Private Client Services Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG)

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