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4/4/2018 | Vania Franceschelli*
Il tempo è giunto. Il 19 marzo l’emendamento che posticipa la data di applicazione della direttiva 2016/97 (direttiva sulla distribuzione assicurativa - IDD) è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro il 1° luglio gli stati membri devono adottare e pubblicare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali dovranno poi applicarsi dal 1’ ottobre.
Dato il breve periodo di tempo disponibile, istituzioni e stakeholder nazionali stanno lavorando alle misure di trasposizione della IDD. Questo è anche il caso dell’Italia: una bozza di decreto che emenda il codice delle assicurazioni del 2005 è stata recentemente presentata in Parlamento. Uno dei temi caldi è la realizzazione di un Level playing field tra i settori assicurativo e finanziario. Ciò è vero in particolare per i prodotti di investimento assicurativi (Ibip) che spesso sono proposti ai risparmiatori quali potenziali alternative agli strumenti finanziari regolati dalla MiFID II.
Con riferimento agli Ibip, la necessità di assicurare una protezione completa degli investitori e di evitare l’arbitraggio regolamentare è stata raggiunta stabilendo degli specifici requisiti nella IDD che si aggiungono agli standard di condotta definiti per tutti i prodotti assicurativi. Tali standard specifici ispirati alla MiFID ricomprendono la prestazione di informazioni appropriate alla clientela, compresa la disclosure di tutti i costi, le regole sui conflitti di interesse e la valutazione di adeguatezza quando si fornisce il servizio di consulenza.
Quando si fa consulenza sugli Ibip, i distributori assicurativi dovranno ottenere tutte le informazioni necessarie sul cliente per raccomandare soluzioni di investimento adeguate: la conoscenza e L’esperienza nel settore di investimento , la situazione finanziaria compresa la capacità di sostenere perdite, gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. Da questo punto di vista, IDD e MiFID II possono apparire come due amorevoli sorelle. Ma non c’è rosa senza spine e il campo da gioco non è completamente livellato perché le regole sugli inducement non sono esattamente allineate tra le due direttive.
Nella MiFID II la regola generale è che gli inducements sono ammessi se aumentano la qualità del servizio per il cliente. Nella IDD invece gli incentivi non devono avere una ripercussione negativa sulla qualità del servizio. Detto più semplicemente, mentre la MiFID II adotta un approccio positivo, la IDD fa un passo indietro e si dimostra meno incisiva. Les jeux sont faits, rien ne va plus? Non esattamente. La IDD punta all’armonizzazione minima perciò gli stati membri possono scegliere di introdurre dei requisiti più tutelanti per i risparmiatori e dunque più allineati alla MiFID. Questo pare proprio essere il caso dell’Italia. La legge di delegazione europea 2016, nello stabilire principi e criteri per il recepimento della IDD, richiede di allineare quanto più possibile le nuove regole sulla distribuzione assicurativa alla MiFID II.
Proprio questa indicazione rappresenta la chiave per l’armonizzazione tra settori. Riuscirà il legislatore italiano a raggiungere l’uniformità di regole tra prodotti assicurativi e strumenti finanziari, specialmente rispetto agli Ibip? Gli altri stati europei seguiranno l’esempio italiano? Le risposte a queste domande saranno definite nel corso dell’anno. Nel frattempo Anasf e Fecif continueranno a seguire ogni sviluppo della regolazione e a dare il proprio contributo.
*membro board Fecif e relazioni con l’estero Anasf
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