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Niente ELTIF senza consulenza finanziaria

7/20/2015

Gli ELTIF sono ormai pronti a sbarcare sul mercato italiano. E potranno essere anche commercializzati presso la clientela retail. Ma solo a condizione che sia stato fornito un adeguato servizio di advisory. E...


Gli ELTIF sono ormai pronti a sbarcare sul mercato italiano. E potranno essere anche commercializzati presso la clientela retail. Ma solo a condizione che sia stato fornito un adeguato servizio di consulenza, che la quota detenuta in ELTIF non sia superiore al 10% del portafoglio complessivo degli investitori, e che l'investimento minimo iniziale non sia inferiore ai 10.000 euro.

 

Sono questi i principali paletti introdotti dal Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e spiegato nel dettaglio da Assogestioni attraverso la circolare, riservata alle associate, n. 69/15/C. "Poiché gli ELTIF possono presentare specifici profili di rischio e complessità, legati alla forma chiusa e alla natura prevalentemente illiquida degli investimenti, il Regolamento individua alcuni presìdi rafforzati a tutela degli investitori retail, che si aggiungono a quelli già previsti dalla direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM), dalla direttiva 2003/71/CE (direttiva Prospetto) e dalla direttiva 2014/65/UE (direttiva MiFID II)" spiegano gli esperti dell'associazione guidata da Giordano Lombardo (nella foto), che ricordano: la scelta del regolatore di imporre al gestore di ELTIF, le cui quote o azioni siano destinate a essere commercializzate presso investitori retail, l'obbligo di adottare e applicare una specifica procedura di valutazione interna per l’ELTIF, volta a valutare se il prodotto sia adatto alla commercializzazione presso detta categoria di investitori; e l'obbligo di individuare, ex lege, il canale di distribuzione degli ELTIF nei confronti degli investitori retail, potendo lo stesso essere commercializzato a condizione che gli investitori al dettaglio ricevano una consulenza adeguata in materia di investimenti.

 

Scelte rigide dettate dalla natura di questi nuovi strumenti di investimento che avranno diversi limiti anche sul fronte delle politiche di investimenti. In particolare, la circolare n. 69/15/C di Assogestioni ricorda che saranno considerate imprese di portafoglio ammissibili le imprese diverse da un organismo di investimento collettivo e che soddisfino i seguenti requisiti: (a) non sono imprese finanziarie , così come definite dall’art. 2, n. 7 del Regolamento; (b) sono imprese non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e al contempo hanno, in tale ultimo caso, una capitalizzazione di mercato inferiore a cinquecento milioni di euro; (c) sono stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo a condizione che quest’ultimo: (i) non sia un paese indicato dal gruppo di azione finanziaria internazionale come paese ad alto rischio e non collaborativo; (ii) abbia firmato un accordo con lo Stato membro di origine del gestore dell’ELTIF e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o azioni dell’ELTIF siano commercializzate, in modo da assicurare che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale su redditi e sul patrimonio dell’OCSE e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

 

Operatori e investitori hanno tempo fino al 9 dicembre 2015 per prepararsi all'era degli ELTIF. Nel corso dei mesi estivi all’ESMA è, invece, attribuito il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione su taluni specifici profili individuati nel Regolamento. Tali progetti di norme tecniche devono essere presentati alla Commissione per la loro adozione entro il 9 settembre 2015. 
Entro il 9 giugno 2019, invece, la Commissione europea è tenuta ad avviare il riesame dell’applicazione del Regolamento, sulla base dei criteri indicati nell’art. 37 del Regolamento. A seguito del riesame, e previa consultazione dell’ESMA, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finalizzata a valutare il contributo del Regolamento e degli ELTIF al completamento dell’unione dei mercati dei capitali e al conseguimento dell’obiettivo dell’Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

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