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Consulenti (ex-promotori), SGR e incentivi: Assogestioni scende in campo

8/7/2014 | Massimo Morici

Governance dei prodotti, la risposta dell'associazione alla consultazione dell'Esma sulla MiFID II: i gestori non possono assumersi la responsabilità di controllare le azioni dei distributori nei confronti dei clienti


Governance dei prodotti, remunerazione degli intermediari, informazioni fornite ai clienti, inducements, servizio di consulenza indipendente. La MiFID II torna al centro dell’attenzione degli operatori e delle authority. Su questi temi è intervenuta di recente Assogestioni in risposta alla consultazione avviata dall'Esma e conclusasi il primo di agosto. In particolare l’associazione delle SGR, in tema governance dei prodotti, chiede di chiarire che la fornitura di informazioni da parte del distributore alla società prodotto non debba tradursi in una “traslazione” di responsabilità: le società prodotto non possono assumersi la responsabilità di controllare le azioni dei distributori nei confronti del cliente. 
 
Ma uno dei temi più delicati riguarda gli incentivi non-monetari. Assogestioni non condivide la scelta di prevedere un elenco “esaustivo” di tali benefici, ossia di quegli incentivi che, per loro natura, non potrebbero pregiudicare la prestazione dei servizi da parte dell’intermediario nel miglior interesse del cliente. Di sicuro, secondo gli esperti dell'associazione, "non è condivisibile l’approccio adottato dall’Esma in tema di ricerca finanziaria, secondo cui ogni ricerca personalizzata, a contenuto commissionato o limitata nella distribuzione o nell’accesso, è di portata e natura tali da rendere la sua prestazione in grado di influenzare il comportamento del soggetto ricevente e, dunque, non può essere considerata un beneficio non monetario minore".  

Secondo l’ESMA, infatti, l’attività di ricerca che coinvolge soggetti terzi, i quali impiegano risorse consistenti per uno specifico gestore di portafogli, non rappresenta un beneficio non monetario minore, essendo tale ricerca idonea a pregiudicare l’adempimento da parte del gestore al dovere di agire nel miglior interesse del cliente. Un approccio troppo restrittivo, lamenta l'associazione dei gestori, che potrebbe produrre un impatto negativo sull’industria nonché sugli investitori finali: può creare, spiega Assogestioni, “un unlevel playing field tra attori UE e non UE, favorire i gestori di maggiori dimensioni, in grado di realizzare ricerca in – house e determinare anche un aumento dei costi della ricerca, nonché una sua diminuzione in termini di volumi e ampiezza".
 
Altro punto essenziale riguarda l’individuazione delle situazioni per valutare il rispetto del requisito dell’innalzamento della qualità del servizio nel caso di percezione di incentivi. Sul punto l’associazione richiede all’Esma di riformulare i criteri positivi che soddisfano il requisito dell’incremento della qualità allineandoli alle precedenti raccomandazioni del CESR in tema di inducements del maggio 2007. In tal senso, la percezione di incentivi da parte di un’impresa d’investimento dovrebbe considerarsi volta ad aumentare la qualità del servizio fornito al cliente, se la retrocessione consente al cliente di avere accesso ad un più ampio range di prodotti oppure se l’impresa d’investimento abbina al proprio servizio il servizio di consulenza in materia di investimenti (non indipendente) o si impegna nei confronti del cliente ad ampie forme di assistenza post vendita. Anche in tal caso l’Associazione suggerisce l’impostazione già adottata da tempo dagli intermediari nazionali.

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