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3/18/2020
“Anasf auspica che la trasparenza delle informazioni ai risparmiatori sia maggiormente analitica riguardo i costi riconducibili alla componente distributiva e consulenziale”. L’associazione nazionale dei consulenti finanziari, guidata da Maurizio Bufi, nel rispondere alla consultazione avviata dalla Consob in merito alle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex-post dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori, non lascia spazio a interpretazioni e chiede in maniera molto esplicita alla Commissione di individuare soluzioni che rendano evidente agli occhi del cliente finale il reale costo del consulente finanziario persona fisica.
“ANASF ritiene opportuno suggerire alla Vostra Commissione, in caso di richiesta da parte del cliente del dato disaggregato sui costi, di individuare quale Best practice per gli intermediari l’indicazione nei rendiconti sui costi del frazionamento della retribuzione riconosciuta all’intermediario distributore e di quella riconosciuta al consulente finanziario” si legge nella risposta inviata alla Consob che AdvisorOnline è in grado di anticipare. In particolare Anasf ritiene che “le informazioni fornite ad oggi al cliente non chiariscono infatti quale sia l’effettiva attribuzione delle commissioni versate, ovvero quale sia la quota parte della commissione versata riconducibile all’intermediario distributore e la quota parte destinata invece alla remunerazione del consulente finanziario. Riteniamo che tale indicazione potrebbe contribuire ad una maggiore chiarezza per gli investitori”. Da qui la necessità, a detta dell’associazione, di fare chiarezza sulla reale “incidenza” del professionista sul costo finale versato dal cliente.
E in merito alla tempistica dell’invio della rendicontazione ex-post suggerita dalla Consob, Anasf si dichiara favorevole ad un’indicazione chiara da parte della Commissione ma, in prospettiva futura, l’associazione “ritiene che sarà necessario intervenire ulteriormente per semplificare la modalità di riferimento dei costi. Ad esempio, la sezione dei costi all’interno del KID per i PRIPS, laddove aggiornata annualmente, potrebbe divenire lo strumento attraverso il quale comunicare i costi alla clientela. Una volta portata a compimento la attesa revisione delle norme sul KID, si prospetterebbe così una sinergia maggiore rispetto a quella attuale tra disciplina MiFID II e KID, con quest’ultimo che potrebbe divenire anche la principale fonte informativa sui costi, disponibili per singolo prodotto, evitando così rendicontazioni approssimative” si legge nel documento inviato in Commissione.
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