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Consulenti-commercialisti, binomio possibile?

5/2/2017 | Maurizio Bufi*

Il presidente dell'Anasf affronta il tema della compatibilità tra figure consulenziali, all’insegna della chiarezza e della tutela del risparmiatore


Negli ultimi giorni si è molto discusso dell’eventualità che i commercialisti possano svolgere l’attività di consulente finanziario. Affrontare questo tema, non di semplice definizione, richiede anzitutto un distinguo tra le due figure professionali del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e del consulente finanziario autonomo. Figure che, ricordiamo, saranno iscritte allo stesso Albo unico gestito da Ocf, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari.

Se, da un lato, la legge prevede espressamente l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di commercialista e quella di consulente finanziario abilitato – così recita l’articolo 4 del decreto legislativo 139 del 2005 – dall’altro, stante il silenzio del legislatore, l’attività di consulente finanziario autonomo risulterebbe invece compatibile con quella di commercialista. Come ricordato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, il divieto generale, per i commercialisti, di svolgere attività in senso lato commerciale spiega l’incompatibilità con la professione di consulente finanziario abilitato e, al tempo stesso, motiverebbe la possibilità di svolgere l’attività di consulente finanziario autonomo in quanto, per definizione, quest’ultima figura non opera sulla base di un contratto di agenzia.

A fronte di questo quadro normativo, sono tuttavia auspicabili alcuni chiarimenti. Anzitutto, è opportuno un intervento delle autorità di settore – Parlamento e Consob – per risolvere definitivamente il dubbio rilevato rispetto alla possibilità di svolgere sia la professione di commercialista che quella di consulente, mediante l’adozione di norme che sanciscano la compatibilità o meno tra le varie figure professionali. Nell’ipotesi in cui venisse espressamente riconosciuta questa facoltà, risulta del tutto necessario e dunque evidente che il commercialista intenzionato a operare anche in qualità di consulente finanziario autonomo si iscriva all’Albo unico Ocf dopo aver dimostrato di possedere le conoscenze e le competenze richieste, anche attraverso il superamento della prova valutativa.

Un aspetto molto delicato, se pensiamo alla tutela e alla correttezza nei confronti della clientela, riguarda poi la distinzione tra i due ambiti di attività. Il cliente dovrà cioè essere chiaramente informato ex ante della duplice veste ricoperta dal soggetto e delle diverse prestazioni ricevute: è infatti innegabile che si tratta di due identità ben definite e, dunque, di due professioni ben distinte. Per il momento è comunque assai prematuro fare stime sul numero dei commercialisti potenzialmente interessati alla professione di consulente finanziario.

Quel che è certo è che dovrà valere un sistema di regole armonizzate, ispirate al criterio di derivazione europea del level playing field: secondo i principi della libera concorrenza sarà poi il singolo cliente a decidere a quale figura professionale rivolgersi per ricevere un servizio qualificato, rispondente alle sue caratteristiche e ai suoi bisogni. E, sotto questo aspetto, i consulenti finanziari abilitati sono pronti ad affrontare le nuove sfide che l’evoluzione della professione porterà con sé.

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