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Consulenti (ex-promotori) e remunerazioni, perché Anasf ha vinto la sfida

11/24/2014

Il presidente Maurizio Bufi: "Non possiamo che essere soddisfatti nel rilevare il recepimento delle nostre richieste di modifica nell’ambito delle disposizioni emanate da Banca d’Italia"


"Non possiamo che essere soddisfatti nel rilevare il recepimento delle nostre richieste di modifica nell’ambito delle disposizioni sulla remunerazione dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) emanate da Banca d’Italia”. Così il presidente Anasf Maurizio Bufi (nella foto) ha commentato il documento pubblicato dall’Autorità lo scorso 19 novembre. A inizio anno, Anasf aveva infatti partecipato alla consultazione tenuta da Banca d’Italia inviando il proprio parere nel quale si segnalavano alcune proposte di modifica, accolte in questa versione finale del documento. Innanzitutto è stata riconosciuta la peculiarità della figura del consulente finanziario (ex-promotore finanziario) e in merito alla distinzione tra retribuzione ricorrente e non ricorrente Banca d’Italia ha specificato che le provvigioni non hanno di per sé carattere incentivante, non ricadendo quindi automaticamente nella definizione di remunerazione non ricorrente (alla quale si applicherebbero invece le nuove regole), così come Anasf aveva sottolineato. “Questa specificazione, suggerita a inizio anno da Anasf, è fondamentale in un’ottica di corretta remunerazione del consulente finanziario (ex-promotore finanziario), perché ne riconosce le caratteristiche determinanti l’attività” ha evidenziato Bufi.
 
Il documento Banca d’Italia chiarisce inoltre che i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) non sono di per sé figure cosiddette risk-taker, cioè personale più rilevante in grado di incidere sul profilo di rischio della banca o dell’intermediario stesso. Si tratta di un risultato importante in quanto è proprio ai risk - taker che si applicano le regole più stringenti sulla remunerazione. “Nell’ambito di questa differenziazione, Banca d’Italia ha previsto, accogliendo le nostre richieste di modifica - ha continuato Bufi - che il limite 1:1 del rapporto tra remunerazione variabile e fissa (per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), quindi, ricorrente/non ricorrente) si applichi solo al personale più rilevante, quindi solo per i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) risk - taker”.
 
Infine, è stata prevista una deroga per tutte le regole sulla struttura della remunerazione a favore dei neo consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), iscritti all’Albo da meno di 3 anni e che non hanno precedentemente avuto rapporti di lavoro con banche o altri intermediari finanziari. “Abbiamo fortemente creduto nella necessità di questa deroga - ha commentato il Presidente Anasf - perché favorisce la diffusione e lo sviluppo della professione nella fascia dei neofiti che -dati alla mano- in molti casi dopo i primi tre anni di attività abbandonano la professione per oggettive difficoltà di creazione e ampliamento del proprio portafoglio e quindi di guadagno. Da sempre la nostra Associazione sottolinea la necessità di favorire il ricambio generazionale nella professione e la modifica descritta, accolta nell’ambito della remunerazione che riguarda questa fascia di professionisti, si inserisce tra le iniziative utili e necessarie allo sviluppo della professione tra i giovani” ha concluso Bufi.
 

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