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11/17/2017
Non è la prima volta che i commercialisti tentano l’assalto al campo della consulenza in materia di investimenti. Nel 2010 quando ancora si era in attesa della costituzione dell’albo dei consulenti finanziari (previsto dal TUF), organismo che è sempre rimasto allo stato embrionale e che poi non ha mai visto la luce, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presentò ricorso al TAR del Lazio per annullare il "Regolamento disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari" del Ministero dell’Economia e delle Finanze (decreto n. 206/08 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30.12.2008).
Motivo? I commercialisti lamentavano ai giudici la “irragionevole esclusione degli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dalle categorie dei soggetti esonerati dallo svolgimento di prove valutative per l’accertamento dei requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari”. Di diverso avviso però sono stati i giudici amministrativi, come scritto nella sentenza n.31825 del 27 agosto 2010: l'esclusione dei commercialisti rispetto all'esonero dalla prova valutativa era da ritenersi giustificata dal fatto che l'Amministrazione aveva inteso valorizzare esperienze concrete e specifiche e non mere attitudini o conoscenze teoriche.
Il Mef nel Regolamento aveva stabilito, infatti, che il beneficio dell’esonero dalla prova valutativa fosse limitato alle “persone fisiche che, alla data della richiesta dell'iscrizione all'Albo, hanno svolto consulenza in materia di investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio” e alle "persone fisiche che, alla data della richiesta dell'iscrizione all'Albo, hanno ricoperto, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio, l'incarico di amministratori di società di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti”.
I giudici nella sentenza hanno poi ribadito che “la scelta dell’Amministrazione di limitare alle sole categorie sopra citate il beneficio dell’esonero dalla prova valutativa, appartiene al non irragionevole apprezzamento di merito consentito nella sede regolamentare, di modo che non appare sussistente nella specie alcuna illegittima disparità di trattamento dei commercialisti iscritti all’albo rispetto ai soggetti beneficiari dell’esonero in questione, trattandosi di categorie professionali comunque diverse ed essendo non palesemente irragionevole la valorizzazione, per i soli soggetti di cui al comma 3 dell’art. 2 del DM in questione, della prova e dimostrazione di una professionalità concreta tale da rendere inutile lo svolgimento della prova valutativa”.
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