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Commercialista e consulente, non c'è incompatibilità

11/16/2017

Il tema è già stato trattato nelle note interpretative del CNDCEC del 2012. E il Regolamento Consob non pone limiti. La novità è...


Non c’è incompatibilità tra la professione di commercialista e l’attività di consulente finanziario autonomo pagato a parcella (fee-only). Una cosa nota a chi è iscritto all’albo dei commercialisti. Basta leggere le note interpretative della disciplina delle incompatibilità assunte nel marzo 2012 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, secondo le quali la professione di commercialista ed esperto contabile è incompatibile con la professione di promotore finanziario, con quella di sub agente assicurativo e con quella di agente in attività finanziaria, ma risulta compatibile con quella di consulente finanziario, se quest’ultimo è considerato come un “professionista incaricato direttamente dal cliente di studiare i mercati finanziari e prospettare le alternative migliori di investimento, illustrando i vantaggi, costi e rischi di ogni soluzione” come si legge in un documento dell’Ordine dei Commercialisti di Roma.

La consulenza finanziaria, quindi, può rientrare tra le attività del professionista solo se intesa in senso stretto e se quindi non si esplica in un'attività di intermediazione e non è retribuita con provvigioni. Del resto, come ricordava ad AdvisorOnline.it dal presidente di Ascosim, Massimo Scolari, nel Regolamento Consob 17130, all’art. 13 che disciplina le cause di incompatibilità con l’attività del consulente finanziario, “non vi è alcun ostacolo”. "Per i dottori commercialisti ed esperti contabili le norme in vigore (D. Lgs. del 28 giugno 2005, all’art. 4, ndr), contengono le disposizioni in merito alle incompatibilità, tra le quali è compresa l’attività del promotore finanziario, ma non quella del consulente finanziario autonomo” sottolineava Scolari.

Stando all'attuale stato di cose, un commercialista potrebbe insomma già iscriversi ad OCF nella sezione autonomi (sezione che, ricordiamo, non è ancora attiva). La novità dell'emendamento, quindi, sta soprattutto nella "prova semplificata" per i commercialisti in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.

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