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8/19/2024 | Jonathan Velo (in foto), avvocato dello Studio Velo
Anche se oggetto di litigi da ormai decenni, negli ultimi mesi ha avuto particolare risalto sulla cronaca italiana e internazionale la disputa legale che coinvolge una delle famiglie italiane più conosciute e facoltose d’Italia, gli Agnelli.
Non volendo entrare nello specifico del caso, caratterizzato da una miriade di sfaccettature, uno dei temi chiave in questa vicenda concerne il cosiddetto contratto successorio firmato all’incirca vent’anni fa da Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli (nel francobollo sotto riportato), deceduto nel 2003, con la madre Marella Caracciolo, venuta a mancare nel 2019.
Con il contratto successorio in oggetto, sostanzialmente, Margherita rinunciava all’eredità della madre; il tutto nell’ottica e nel contesto di un accordo transattivo sull’eredità del padre con cui Margherita veniva liquidata in cambio di 1,3 miliardi di euro.
Il presente contributo ha come oggetto proprio l’istituto del contratto successorio, senza tuttavia esaminare il tema del riconoscimento di un simile accordo stipulato tra cittadini italiani domiciliati in Svizzera.
In via preliminare, si evidenzia che un contratto successorio in Italia è espressamente vietato dalla legge: infatti, l’articolo 458 del Codice Civile italiano dispone che, salvo talune eccezioni (di cui la più rilevante appare sicuramente quella relativa al cosiddetto patto di famiglia, ma non è questa la sede per approfondire tale argomento) “è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
Ed è proprio questo il motivo per cui Margherita Agnelli ha intrapreso le vie legali per tentare di dimostrare che nonostante ufficialmente la madre vivesse in Svizzera, quest’ultima risiedesse di fatto e in maniera preponderante in Italia, situazione che recentemente sarebbe stata confermata da alcuni domestici formalmente assunti da John Elkann (in foto sotto), figlio di Margherita e nipote di Matella, ma di fatto alle dipendenze della signora Caracciolo.
Qualora quest’ultima circostanza venisse provata, ne discenderebbe l’apertura della successione in Italia, la conseguente nullità del patto successorio in questione con tutte le conseguenze successorie del caso, anche fiscali, in quanto nel Canton Berna, ove era domiciliata la signora Caracciolo, non vi sono imposte di successione tra coniugi e figli del defunto (come del resto nella quasi totalità della Svizzera), mentre in Italia ammontano al 4% sull’ammontare che supera la franchigia di un milione di euro.
Nell’ordinamento svizzero, invece, la possibilità di stipulare un contratto successorio è prevista e disciplinata dal Codice Civile svizzero, nello specifico dall’articolo 468, che testualmente riporta al capoverso 1 che “Chi è capace di discernimento ed ha compiuto gli anni diciotto può concludere un contratto successorio in qualità di disponente, mentre all’art. 481, che elenca i modi di disporre “ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile”.
Tuttavia, vi sono una serie di condizioni da rispettare, tra cui la maggiore età di tutte le parti e la forma dell’atto prevista per la validità dello stesso, ovvero quella pubblica, motivo per cui è necessario un notaio o altro ufficiale pubblico per poter validamente stipulare un contratto successorio, oltre a due testimoni.
Un’importante differenza rispetto ad un testamento, di cui bisogna tenere conto, è che un contratto successorio non può essere revocato unilateralmente dal disponente, ma abbisogna della firma di tutti i partecipanti al contratto affinché lo stesso venga annullato o modificato.
Tale strumento si presta quindi in modo funzionale alla tutela e protezione del patrimonio all’interno di una famiglia, dato che garantisce ai firmatari di disciplinare come sarà ripartita una successione non ancora aperta, e di liquidare uno degli eredi anticipatamente, che magari non ha aspirazioni ad entrare nell’attività di famiglia.
Quest’ultimo, con il capitale ricevuto in virtù del contratto successorio avrebbe le liquidità necessarie per intraprendere i propri progetti, mentre la continuità aziendale sarebbe assicurata con gli altri eredi evitando litigi sul controllo societario, come sovente accadono all’apertura di una successione, in particolare quando i rapporti tra gli eredi non sono idilliaci.
Oppure si pensi al caso in cui uno degli eredi voglia comprare un’immobile, ma non avendo i fondi necessari a tal fine, e non volendo aspettare l’eventuale successione che riceverebbe in futuro, scelga, in accordo con il disponente essere liquidato anticipatamente. Tale opzione gli permetterebbe l’acquisto desiderato, probabilmente ad un prezzo più vantaggioso di quello futuro in quanto tendenzialmente il mercato immobiliare cresce nel corso degli anni.
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