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Lex & The City - Donazione, nuda proprietà e lesione della legittima

8/3/2016 | Russo de Rosa Associati - Studio legale tributario

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione apre la strada a possibili contrasti tra eredi


La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 14747 dello scorso 19 luglio torna su uno degli strumenti più tradizionali della pianificazione successoria per fornirne una chiave di interpretazione “radicale” che non potrà non avere vasta eco. La diffusissima prassi di donare in vita la nuda proprietà dei propri beni, riservandosene l’usufrutto, è infatti storicamente soluzione di largo utilizzo nelle dinamiche dei passaggi generazionali in ambito familiare, e questo perché consente di cogliere taluni importanti obiettivi: permette infatti al futuro de cuius di anticipare la definizione degli assetti finali del proprio patrimonio in ottica successoria, senza, nel contempo, privarsi delle relative utilità economiche e garantendosi, vita natural durante, di beneficiare dell’utilizzo e delle eventuali rendite che derivino dal possesso dei propri beni.

 

Donare la nuda proprietà è anche un modo per anticipare e alleggerire il carico fiscale che dovranno sopportare i futuri eredi all’apertura della successione, non solo, prudenzialmente, nell’ottica di prevenire un eventuale futuro aumento delle aliquote dell’imposta di successione e donazione, ma anche allo scopo di beneficiare, in sede di trasferimento, del minor “valore” della nuda proprietà rispetto alla piena cui corrisponde una minore base imponibile su cui calcolare l’imposta dovuta: all’apertura della successione dell’usufruttuario, si determinerà poi il c.d. consolidamento dei diritti, con l’effetto che il nudo proprietario del bene donato ne diventerà pieno titolare e ciò senza alcun aggravio in termini di costi fiscali.

 

Ora, giova rammentare che, al momento della riunione fittizia - vale a dire l’operazione contabile di sommatoria dei beni in successione e di quelli donati in vita dal defunto propedeutica alla quantificazione della quota di patrimonio del de cuius per legge riservata a taluni soggetti garantiti e protetti in ragione dello stretto legame familiare (quota di legittima) - i beni considerati per la valutazione della massa ereditaria sono considerati per il loro valore al tempo dell’apertura della successione.

 

Ebbene, la questione che la Suprema Corte è stata chiamata a dirimere riguarda la formula di calcolo della riunione fittizia quando oggetto di una donazione effettuata dal de cuius sia il mero diritto di nuda proprietà: secondo i Giudici di legittimità, al momento dell’apertura della successione deve essere preso in considerazione il valore della piena proprietà del bene, e non della nuda. Ragionando sulle conseguenze pratiche di questo orientamento, non v’è dubbio che in morte del donante, per effetto del consolidamento e della c.d. vis espansiva del diritto di proprietà, il donatario vedrà il suo patrimonio aumentato essendo diventato pieno proprietario del bene. Tuttavia, non può neppure non attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che, per tutto il lasso di tempo intercorso dalla data della donazione alla morte del donante, il donatario ha potuto beneficiare di un diritto nella sostanza “vuoto”, privo di qualsivoglia utilità economica.

 

E’ evidente che una simile interpretazione della norma sia foriera di contrasti tra eredi: l’effetto sul calcolo della quota di legittima rischia di rimettere in discussione l’utilità di uno strumento che ha conosciuto la sua fortuna anche grazie a quell’attitudine a stabilizzare ed anticipare gli effetti successori, neutralizzando alcuni rischi tipici della non pianificazione.

 

Possiamo concludere osservando che, tenuto conto del vantaggio in termini fiscali, che c’è e resta fermo, sarà opportuno che la pianificazione successoria realizzata attraverso la donazione della nuda proprietà venga posta in essere con la consapevolezza da parte del disponente della necessità di prevedere dei correttivi, in fase di attribuzione del proprio patrimonio, in grado di bilanciare i possibili disequilibri che si genereranno alla sua morte per effetto dell’operatività del sopra descritto meccanismo di piena valorizzazione successoria del bene donato in vita solo in nuda proprietà. Ne risulta infine ulteriormente rinforzata l’utilità del patto di famiglia come strumento di trasmissione di aziende e partecipazioni.

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