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La Cassazione sul trust: ancora dubbi sull'imposta di donazione

4/6/2016 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Soci

Una recente sentenza interviene sui 'vincoli di destinazione'. Il rischio di una doppia tassazione


Solo due mesi fa, con la sentenza del 18 dicembre 2015 n. 24578 la Cassazione si era pronunciata sulla tassazione di un trust liberale costituito prima dell’entrata in vigore del D.L. 262/2006 (con il quale è stata reintrodotta nel nostro ordinamento l’imposta di successione e donazione).

 

In quella sede la Corte, accogliendo l’orientamento, perlopiù di matrice dottrinale, del trust liberale come particolare ipotesi di donazione indiretta, sottolineava come non potesse sussistere alcun presupposto impositivo se non al momento dell’effettivo arricchimento prodottosi nella sfera dei beneficiari (che il “vincolo” impresso ai beni in trust non è quindi idoneo a sostituire). Si aveva quasi l’impressione che la pronuncia in esame potesse – finalmente - rappresentare il segnale di un ripensamento della giurisprudenza sulla reale (ma soprattutto necessaria) sussistenza di un autonoma imposta sui vincoli di destinazione scollegata dai presupposti del tributo successorio.

 

In realtà due mesi dopo, con la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione VI Civile del 7 marzo 2016 n. 4482 si afferma come la “reintrodotta” imposta di successione e donazione debba essere prevista “sulla costituzione di vincoli di destinazione”. L’istituzione di un trust (attraverso il quale si costituisce il vincolo) configurerebbe pertanto autonomo presupposto impositivo in forza dell’art. 2 comma 47 del già menzionato D.L.262/2006 “che assoggetta tali atti (...) ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui all’imposta di successione e donazioni”.

 

La Cassazione nel riconoscere inoltre come “la previsione in un unico contesto normativo di due imposte intrinsecamente diverse quali l’imposta sulle successioni e donazioni e quella sulla istituzione dei vincoli di destinazione susciti notevoli difficoltà”, pare attribuire al legislatore la “paternità” di una vera e propria imposta che colpisce gli atti diretti alla costituzione di vincoli diversa da quella sulle successioni e donazioni. La previsione del tributo sopra citato comporterebbe tuttavia indubbie conseguenze fiscali nel momento di una attribuzione finale degli assets al beneficiario ingenerando un’evidente duplicazione di imposta (in primis sull’istituzione del vincolo di destinazione, in secondo luogo sui destinatari delle attribuzioni).

 

Curioso anche in questo caso l’approccio della Cassazione secondo cui tale “visione di disfavore nei confronti dei vincoli di destinazione” giustificherebbe lo scoraggiamento degli stessi. Si auspica che l’incertezza giurisprudenziale nei confronti di una fattispecie già di per sé abbastanza complessa abbia fine anche in considerazione degli effetti che quest’ultima potrebbe scaturire nell’ipotesi di un possibile aumento dell’imposta di successione e donazione.

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