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5/27/2022 | Redazione Advisor
Avviso in merito agli Orientamenti in materia di appropriatezza ed execution only, emanati dall'ESMA nel quadro della Direttiva 2014/65/UE (c.d. "MiFID II"). L’ha pubblicato Consob sul suo sito. In una nota a firma del presidente Paolo Savona, si legge che “in data 12 aprile 2022, l'ESMA ha pubblicato sul proprio sito internet, nella traduzione ufficiale in lingua italiana, le 'Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and executiononly requirements' (di seguito, anche, 'gli Orientamenti'), adottate dall'Autorità europea, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU (c.d. 'Regolamento ESMA'), il 3 gennaio 2022".
“Gli Orientamenti - prosegue Savona - sono disponibili anche sul sito istituzionale della Consob nella versione italiana, unitamente al testo integrale del 'Final report' in lingua inglese (contenente la sintesi delle risposte alla consultazione e le conseguenti osservazioni dell'ESMA), utile a consentire una corretta applicazione degli Orientamenti medesimi. Essi forniscono linee di indirizzo di carattere operativo in ordine alle possibili modalità di implementazione degli obblighi previsti dalla normativa in capo agli intermediari che prestano servizi d'investimento in regime di appropriatezza ed execution-only. In adempimento del paragrafo 3 del citato articolo 16 del Regolamento ESMA, si è comunicato all'Autorità europea che la Consob si conforma agli Orientamenti in parola, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza”.
“Gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob - conclude il presidente dell’Autorità - sono pertanto tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall'ESMA attraverso gli Orientamenti oggetto del presente avviso, secondo i termini stabiliti dal paragrafo 3 degli Orientamenti medesimi, dal 12 ottobre 2022”.
Nel documento, alla voce finalità, si specifica che “i presenti orientamenti sono emanati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA. Lo scopo dei presenti orientamenti consiste nel chiarire l’applicazione di determinati aspetti legati ai requisiti di appropriatezza e di mera esecuzione o ricezione di ordini ai sensi della MiFID II al fine di garantire un’applicazione comune, uniforme e coerente, rispettivamente, dell’articolo 25, paragrafo 3, della MiFID II e degli articoli 55 e 56 del regolamento delegato MiFID II nonché dell’articolo 25, paragrafo 4, della MiFID II e dell’articolo 57 del regolamento delegato MiFID II. 5. Con i presenti orientamenti l’ESMA mira a promuovere una maggiore convergenza nell’applicazione dei requisiti di appropriatezza e di mera esecuzione o ricezione di ordini ai sensi della MiFID II e negli approcci a tali requisiti in termini di vigilanza, ponendo l’accento su diverse questioni importanti e avvalorando in tal modo le norme esistenti. Contribuendo a far sì che le imprese rispettino le norme, l’ESMA prevede in tal modo di rafforzare la tutela dell’investitore”.
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