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Voluntary disclosure, l'ultima circolare riscalda l'estate degli intermediari

9/2/2015 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

La corsa contro il tempo sulla procedura di regolarizzazione si arricchisce di una nuova puntata.


La corsa contro il tempo della voluntary disclosure, dopo decreti e circolari estive che già avevano creato reazioni ambivalenti tra gli operatori (sollievo per la maggiore chiarezza, ma anche malumori per la tardività rispetto all’ormai imminente scadenza), si arricchisce di una nuova puntata.

 

Lo scorso 28 agosto è stata pubblicata una nuova circolare ministeriale (n. 31) che replica lo schema delle risposte a quesiti già utilizzato in passato anche per la stessa voluntary disclosure così da renderne più agevole la lettura. I temi affrontati sono in buona parte già stati oggetto di chiarimenti precedenti cui vengono aggiunte ulteriori precisazioni. Tra questi, particolare rilevanza riveste la gestione dei prelievi per i quali l’onere di dimostrarne la destinazione è mitigato solo in ipotesi di autoconsumo ovvero laddove, sono parole della circolare, “risultino limitati per importo e scadenza”.

 

Altro tema frequente è quello delle cassette di sicurezza in cui viene esclusa la possibilità di autocertificare il contenuto e l’alimentazione della stesse. In particolare, quanto al primo si suggerisce l’apertura della cassetta in presenza di notai o funzionari dell’istituto di credito, mentre sulla seconda occorre ricorrere ad elementi probatori attendibili anche se indiretti.

 

Come si temeva, poi, non è stato fatto nessuno sconto sul fronte degli adempimenti dichiarativi successivi alla ultimazione della procedura di voluntary disclosure. In particolare viene richiesto di riconciliare quanto presente nell’istanza con il patrimonio presente alla data della procedura di regolarizzazione senza tuttavia la possibilità di considerare in qualche modo già assolti gli obblighi dichiarativi del contribuente successivi.

 

Analogamente viene precisato che anche l’intervento di una fiduciaria italiana nella procedura di rimpatrio giuridico non esonera il contribuente dagli adempimenti dichiarativi e di versamento dal primo gennaio 2014 fino al perfezionamento del rimpatrio. Da ultimo interessante e positiva è l’esplicitazione che la completezza non deve essere intesa come un dogma, ma la “complessità della formazione del fascicolo documentale” (ancora una volta parole della circolare) giustifica anche errori e/o difficoltà nelle definizione del perimetro della regolarizzazione per cause di forza maggiore.

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