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Lex & The City - Voluntary disclosure, un percorso "obbligato"

12/10/2014 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

La collaborazione volontaria rappresenta una procedura diversa da uno scudo fiscale o da un condono, in quanto si prevede unicamente una riduzione (seppure consistente) delle sanzioni, ma non delle imposte e l’anonimato non è tutelato.


Il provvedimento sulla voluntary disclosure scalda i motori e si appresta ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mentre l’Agenzia delle Entrate ha già diffuso in bozza la modulistica per l’accesso alla procedura, per la quale sarà utilizzato il canale telematico.

 

Con l’approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del Provvedimento attuativo e con l’emanazione della Circolare la voluntary disclosure, che copre le violazioni compiute fino al 30 settembre 2014 ed è attivabile entro il 30 settembre 2015, potrà diventare finalmente operativa.

 

Anche se già si rincorrono voci di possibili modifiche al reato di autoriciclaggio, la cui introduzione, necessaria per “promuovere” l’adesione, ha rappresentato, insieme all’ampiezza della copertura penale ed al costo della procedura, la principale criticità della disciplina.

 

Rispetto al previgente D.l. n. 4/2014, poi non convertito, il testo approvato dal Senato lo scorso giovedì 4 dicembre, rende non punibile anche la dichiarazione fraudolenta ex art. 2 e 3 del D. lgs. n. 74/2000. Nessuno “sconto” è stato previsto per i reati extratributari, né per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (artt. 8 e 11 del D. lgs. n. 74/2000). Naturalmente chi decide di aderire non sarà perseguito per il nuovo reato di autoriciclaggio, né per riciclaggio o per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi in relazione ai reati tributari depenalizzati.

 

Anche sul versante dei costi si sono registrati dei miglioramenti, in quanto talune disposizioni particolarmente sfavorevoli (es. raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni in caso di capitali detenuti in un Paese Black List) vengono “sterilizzate”, a condizione che, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sia stipulato con il Paese Black List un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni.

 

Altra rilevante novità è l’introduzione della c.d. voluntary nazionale, accessibile anche a soggetti non tenuti alla compilazione del quadro RW sul monitoraggio, come le società.

 

Resta confermato che la collaborazione volontaria rappresenta una procedura diversa da uno scudo fiscale o da un condono, in quanto si prevede unicamente una riduzione (seppure consistente) delle sanzioni, ma non delle imposte e l’anonimato non è tutelato.

 

Peraltro alla luce del contesto nazionale e internazionale in materia di segreto bancario ai fini fiscali, sempre più improntato alla lotta all’evasione, alla piena trasparenza ed allo scambio di informazioni, l’adesione alla procedura appare sempre di più come un percorso “obbligato”.

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