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1/19/2017 | Redazione Advisor
Ben vengano le competenze e l'alta professionalità dei consulenti finanziari. A condizione che vengano tutelati i risparmiatori riducendo il "palese ed evidente conflitto di interesse" dell'industria. È questa la dura premessa che accompagna la risposta di Federpromm-UILTuCs alla consultazione Consob sul documento in Attuazione degli Orientamenti emanati dall’ESMA, nel quadro della MIFiD II in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto dell’intermediario, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti ovvero informazioni circa gli strumenti finanziari e i servizi offerti.
La missiva, firmata dal segretario generale Manlio Marucci pone subito l'accento su un'impostazione che, a detta di Federpromm, "non tiene presente come l’attuale struttura commerciale delle banche e l’organizzazione delle reti di distribuzione ad esse collegate produca un palese ed evidente conflitto di interesse. Che senso ha essere molto preparati e professionalizzati se poi il personale addetto deve operare prevalentemente (per non dire esclusivamente) verso il collocamento dei prodotti che hanno maggiore redditività per l’intermediario (banca o sim) proprio perché legati a specifiche politiche commerciali e di sviluppo economico per gli stessi intermediari?"
È questa il grande j'accuse di Federpromm che evidenza, inoltre, come il rispetto di "una serie di procedure e di analisi improntate alla cautela" perdono di senso "se poi “nascondiamo” al cliente le varie commissioni e costi accessori che è tenuto a pagare, quindi se operiamo in modo non trasparente".
Per questo, continua Marucci, è necessario innanzitutto "salvaguardare il cliente e attivare quel ciclo virtuoso di qualificazione e sviluppo della professionalità del personale", per "offrire in primis un contesto trasparente e privo di conflitti di interesse introducendo nel sistema pesanti sanzioni per gli operatori, banche e SIM, qualora non si adeguino e trasgrediscano le regole stabilite".
Federpromm non dimentica il questionario oggetto della consultazione e indica il proprio punto di vista che riportiamo, integralmente, di seguito:
"In considerazione quindi degli elementi che sono oggetto della materia di approfondimento, riteniamo che le modalità date all'impostazione metodologica del testo con struttura del questionario attraverso domande aperte al fine di uniformare il documento ai principi dell’Autority Europa, siano sul piano dell’impostazione teorica condivisibili, soprattutto per quanto concerne gli aspetti legati ai criteri che il personale dovrà possedere come livello di “knowledge and competence” per soddisfare quanto richiesto dalla Mifid II.
Le nostre osservazioni riguardano pertanto solo i punti oggetto delle riflessioni di cui sopra, ed in particolare:
Questionario – A) – la tipologia di abilitazioni e/o titoli di cui ai punti i.; ii.; e iii. trova una maggiore correlazione di funzionalità, in luogo di una più articolata ipotesi di tipo- logie di titoli di studio per l’esercizio della professione, rendere molto specifico e puntuale le varie materie d’esame previste per l’iscrizione all’albo di cui all’art.31 del TUF. In questo modo si uniformano maggiormente le posizioni tra le varie qualifiche che dovran- no offrire attività di consulenza in materia di investimenti e le informazioni ai clienti su strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori (giving information).
B) l’attestazione e il possesso delle conoscenze dovrà essere dimostrato coerentemente da Università riconosciute dal MIUR e/o da Enti riconosciuti e certificati che rilasceranno i relativi titoli di abilitazione.
C) purché i servizi offerti non generino conflitti di interesse tra consulenza strumentale generica e quella professionale.
D) si concorda su quanto proposto dall’ESMA relativamente ad un periodo minimo di esperienza professionale pari a 6 mesi prima della prestazione di servizi pertinenti senza obbligo di supervisione e anche per il periodo minimo di mesi 12 per svolgere attività di consulenza.
E) si ritiene ai fini della valutazione del periodo di esperienza precedentemente maturata che sia sufficiente un biennio, anziché un triennio.
F) si ritiene di considerare che il termine massimo di lavorare sotto supervisione sia più che sufficiente per un periodo di 30 mesi, anche per non appesantire i costi di gestione da parte dell’intermediario.
H) – I) L’ipotesi avanzata di revisione, anche se di competenza e responsabilità esclusiva dell’intermediario, pensiamo sia confliggente con le dinamiche contrattuali in vigore che presuppongono un confronto preliminare con le Organizzazioni sindacali di settore. Crediamo infatti che tale aspetto sia di competenza di una negoziazione contrattuale. Non riteniamo condivisibile l’ipotesi di rivedere la revisione delle qualifiche del personale attraverso valutazioni esterne".
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