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Consob recepisce orientamenti Esma su vendita abbinata

9/19/2016

Le linee guida si applicano dal 3 gennaio 2018 e si riferiscono alla distribuzione di servizi di investimento come parte di un "pacchetto"


La Consob ha espresso la propria conformità agli orientamenti pubblicati dall’Esma, autorità di vigilanza europea dei mercati finanziari, in materia di pratiche di vendita abbinata che si applicano a partire dal 3 gennaio 2018. Lo scrive la Commissione in un avviso del 15 settembre 2016. La Commissione si riferisce al documento contenente "Guidelines on cross-selling" (orientamenti in materia di cross selling) pubblicato il 22 dicembre 2015 a seguito di un processo di pubblica consultazione con il mercato, in cui sono fornite linee di indirizzo riguardo l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto, come parte di un "pacchetto" o come condizione per l’ottenimento del pacchetto o delle sue componenti.

Gli orientamenti Esma, emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1095/2010/Eu, in attuazione dell’art. 24, paragrafo 11, della MiFID II (direttiva 2014/65/Ue), sono stati pubblicati nella traduzione ufficiale in lingua italiana sul sito internet dell’autorità europea l’11 luglio 2016 e sono adesso disponibili nella stessa versione anche sul sito istituzionale della Consob, che "ha comunicato all’autorità europea la propria intenzione di conformarsi agli orientamenti dandovi attuazione nell’ordinamento nazionale, mediante incorporazione nelle proprie prassi di vigilanza" nell’ambito del processo di trasposizione delle disposizioni della direttiva MiFID II e delle relative misure di implementazione.

La MiFID II ha altresì previsto che l’Esma, in collaborazione con le altre due autorità di vigilanza europee Eba e Eiopa elabori e aggiorni periodicamente gli orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, "indicando in particolare le situazioni in cui tali pratiche non sono conformi agli obblighi degli intermediari di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti, secondo quanto previsto dall’art. 24, paragrafo 1 della direttiva medesima".

Gli orientamenti, spiega la Consob, individuano la completezza e trasparenza dell’informazione, la formazione e la professionalità degli addetti alle vendite, la salvaguardia del regime di recesso, i conflitti di interesse nelle strutture di remunerazione degli addetti alle vendite quali ambiti di operatività dell’intermediario da assoggettare a specifica vigilanza e forniscono, anche attraverso esempi illustrativi di comportamenti ritenuti non in linea con l’obbligo degli intermediari di agire nell’interesse dei clienti, indicazioni sulla condotta da tenere. Gli orientamenti Esma, infine, contribuiscono a chiarire quale è l’atteso modello di comportamento e quali sono i dispositivi organizzativi che le imprese impegnate in pratiche di vendita abbinata devono adottare per mitigare l’eventuale danno agli investitori associato a tali pratiche.

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