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La Cassazione abbatte il “trust autodichiarato”

4/29/2015 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi & Soci

Non esiste un trust nel caso di trust “autodichiarato”, in cui il settlor nomina se stesso come trustee. A dichiararlo è la Corte di Cassazione


Non esiste un trust nel caso di trust “autodichiarato”, in cui il settlor nomina se stesso come trustee: manca infatti il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust. Ma v’è di più: l’imposta sulle donazioni è comunque dovuta – con l’aliquota proporzionale e massima dell’8% - in quanto la stessa si applicherebbe “sulla costituzione di vincoli di destinazione” a prescindere dall’esistenza di un trasferimento di beni o diritti da un soggetto ad un altro e, quindi, anche in mancanza di arricchimento patrimoniale di taluno.

 

Questo è, in breve, il rigido contenuto di talune recenti sentenze della Corte di Cassazione (tra cui la sentenza del 24 febbraio 2015, n. 3737) che è stata chiamata a risolvere l’annosa quaestio sull’imposizione indiretta sulla costituzione dei trust.

 

Nei casi all’esame della Suprema Corte si era in presenza di soggetti che avevano costituito in trust, nominando se stessi come trustee (costituendo dunque un c.d. trust “autodichiarato”), i propri beni (immobili) al fine di rafforzare la generica garanzia patrimoniale già prestata, quale fideiussore, a favore di istituti di credito (ovvero nella sentenza n. 3886/2015, al fine di soddisfare i fabbisogni familiari).

 

La Cassazione anzitutto disconosce il trust, stabilendo che, nel caso in esame, “benché sia denominato trust, non ne ha la fisionomia: ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust”.

 

Ma a questo punto, la Cassazione, partendo dall’assunto che il trust in ogni caso determina la costituzione di un vincolo di destinazione (dei beni conferiti), individua un autonomo presupposto impositivo proprio negli atti di costituzione di vincoli di destinazione, a prescindere dal trasferimento gratuito di beni.

 

Viene infatti precisato che la nuova imposta sulle successioni e donazioni introdotta nel 2006 prevede due tipi di imposizione:

- l’imposta applicata sulle successioni e donazioni e sugli “atti a titolo gratuito”, che presuppone il trasferimento di beni e diritti (e quindi l’arricchimento di un terzo);

- l’imposta applicata sulla “costituzione di vincoli di destinazione”, il cui presupposto - slegato da quello tradizionale dell’imposta di donazione – prescinde da un trasferimento di beni e diritti i richiede solo la costituzione del vincolo.

 

E nel caso in esame, si applica l’aliquota massima dell’8%, non rientrando il conferente, che continua ad essere proprietario dei beni, in alcuna delle categorie previste dalla legge che godono di una aliquota inferiore (ad es., parenti in linea retta).

Questo orientamento della Corte di Cassazione è stato poi consolidato nella sentenza n. 5322 del 18 marzo 2015, avente ad oggetto la costituzione di un trust da parte di una fondazione di diritto privato e da altri enti pubblici al fine di provvedere alla qualificazione aeroportuale.

 

La soluzione interpretativa della Corte di Cassazione presenta a nostro avviso molti aspetti critici – uno su tutti, il tema del principio costituzionale della capacità contributiva – ed è auspicabile che la parola sul trust non sia definitiva.

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