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Lex & The City - Trust interno: nuove ombre dalla giurisprudenza

4/8/2015 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

Il Tribunale di Udine, interpellato a giudicare sulla validità di due trust la cui esecuzione determinava il pregiudizio di una erede legittimaria nonché creditrice dell’eredità, ha statuito che tutti i trust interni sono nulli per...


Da oltre venti anni, l’Italia ha ratificato la Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust nonché al loro riconoscimento; nell’ultimo decennio, sono stati istituiti centinaia di trust ed emanate oltre 400 sentenze di merito per la gran parte favorevoli al riconoscimento dei trust interni ovvero i trust istituiti da soggetti italiani aventi ad oggetto beni italiani ed il cui unico elemento di estraneità, rispetto al nostro ordinamento, è la legge regolatrice.

 

In tale contesto, di crescente e favorevole propensione verso il legittimo utilizzo dello strumento, il Tribunale di Udine (28 febbraio 2015), interpellato a giudicare sulla validità di due trust la cui esecuzione determinava il pregiudizio di una erede legittimaria nonché creditrice dell’eredità, ha statuito che tutti i trust interni sono nulli per “impossibilità giuridica dell’oggetto”.

 

Il Tribunale ha affermato che i trust non possono essere riconosciuti nel nostro ordinamento in quanto la Convenzione de L’Aja non impone agli Stati contraenti il riconoscimento dell’istituto; inoltre, il medesimo Tribunale ha statuito la nullità dei trust interni in quanto volti a creare una forma di segregazione patrimoniale non prevista e non consentita dal nostro ordinamento.

 

La decisione suscita stupore in quanto il Tribunale non si è, per l’appunto, limitato a sancire la nullità dei trust oggetto di giudizio (in quanto evidentemente non meritevoli di tutela) bensì ha dichiarato la nullità del trust interno come istituto, così trascurando la circostanza che l’Italia, con la ratifica della Convenzione de L’Aja, si è impegnata a riconoscere come trust quel rapporto giuridico cui un soggetto dà origine ponendo alcuni beni “sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico” (articolo 2, comma 1, della Convenzione de L’Aja). Ogni volta che ricorrono tali presupposti, pertanto, il Legislatore (ovvero la Convenzione importata nel nostro ordinamento mediante la legge di ratifica) ha sancito che l’istituto in questione sia definibile come  trust riconoscendone “legittimità giuridica” ed effetti.

 

La posizione del Tribunale di Udine, se confermata dalla futura giurisprudenza, riporterebbe in auge il principio, che da anni oramai pareva superato, della riconoscibilità (in Italia) solo dei trust esteri. Tale interpretazione svilirebbe quella copiosa giurisprudenza e prassi notarile che ha sottolineato come il trust consenta di colmare alcune lacune del diritto italiano soprattutto in materia di protezione di interessi meritevoli che altrimenti ne rimarrebbero privi.

 

È auspicabile, quindi, che la giurisprudenza prosegua nel suo processo di condanna dei trust non meritevoli di tutela senza, però, delegittimare lo strumento con generalizzazioni ormai superate e confermando la liceità, prima ancora che utilità, dei trust interni.  

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